Art. 10.
(Mansioni dei sergenti).

      1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti in servizio permanente sono attribuite, con responsabilità personali,

 

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mansioni esecutive richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari o mezzi.